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Ordinanza — n. 26059/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds and admissibility under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26059/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and pertinence. The appellant failed to clearly identify the points of the decision under review, submitting only general complaints rather than a critical analysis of the arguments. Consequently, the court ruled that the appeal violated statutory requirements for admissibility in proceedings of legality.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal in proceedings of legality is inadmissible if it lacks specific grounds identifying the points of the decision under review and consists merely of factual complaints without a critical analysis of the arguments.

Parole chiave

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procedural admissibility lack of specific grounds proceedings of legality factual complaints critical analysis required Court of Cassation Italian civil procedure censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE RAFFAELE nato a NAPOLI il 04/08/1978 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, in quanto non indicano chiaramente i capi o i punti ai quali il ricorso si riferisce; Considerato inoltre che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.