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Ordinanza — n. 25949/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25949/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25949/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rocco Emmanuel Dany D'Agostino ricorre avverso l'ordinanza dell'8 settembre 2021 della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con la quale il condannato ha chiesto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente presenta un seguito al ricorso sottoscritto anch'esso di persona, senza l'assistenza di un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25949/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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permesso di promuovere un procedimento penale diritto di ottenere una decisione facoltà di astenersi dal testimoniare prova del dolo difetto di sottoscrizione ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ROCCO EMMANUEL DANY nato il 26/01/1976 avverso l'ordinanza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Rocco Emmanuel Dany D'Agostino ricorre avverso l'ordinanza dell'8 settembre 2021 della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con la quale il condannato ha chiesto il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del reato.

2. Il ricorrente presenta un seguito al ricorso sottoscritto anch'esso di persona, senza l'assistenza di un avvocato iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento dì una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così