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Ordinanza — n. 25942/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25942/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal inadmissible because it was signed personally by the accused rather than by a registered defense attorney. The defense argued for the personal signature, but the court strictly applied procedural rules requiring representation by a qualified lawyer. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if not signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney registration special roll of Cassation personal signature requirement procedural violation penalty difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate capacità di stare in giudizio

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 546, comma 2, cod. proc. pen.
Il Consigliere estensore Il Presidente D uccio Enrico Giuseppe S drini //Y( //- Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVELA RICCARDO nato a GENOVA il 28/06/1992 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato-aVVR-b---a-H-e-pd rt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D uccio Enrico Giuseppe S drini //Y( //- Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere anzi o Il Consigliere esten