Ordinanza — n. 25940/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMIDI SABER nato il 01/01/1984 avverso il decreto del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di cinquecento euro (trattandosi di ricorso privo di motivi) in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25940/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CiNaUCCE3n11-0 spese processuali e della somma di euro tremíl in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D ele C puccìo Enrico Giuseppe S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere anziano Il Consigliere estensore Domenico Fiordal i Da,le C uccio DEPOS!TATO !N CA FILMA O 6 1.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HMIDI SABER nato il 01/01/1984 avverso il decreto del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che il ricorso è stato presentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di cinquecento euro (trattandosi di ricorso privo di motivi) in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle CiNaUCCE3n11-0 spese processuali e della somma di euro tremíl in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D ele C puccìo Enrico Giuseppe S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere anziano Il Consigliere estensore Domenico Fiordal i Da,le C uccio DEPOS!TATO !N CA FILMA O 6 1.