Ordinanza — n. 25939/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAFrancesco Restuccia ricorre avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15 maggio 2020, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del 3 aprile 2020 del Magistrato di sorveglianza di Alessandria. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 22 maggio 2020. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25939/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTUCCIA FRANCESCO nato a ALESSANDRIA il 28/11/1970 avverso il decreto del 15/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO Laato avviso alle parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Francesco Restuccia ricorre avverso il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino del 15 maggio 2020, che ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento del 3 aprile 2020 del Magistrato di sorveglianza di Alessandria.
2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 22 maggio 2020. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo determinare in euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così de