Ordinanza — n. 25938/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARZIA MARIANNA nato a PENNE il 26/01/1977 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato relatore del Tribunale di sorveglianza ha, in via provvisoria, respinto la richiesta di ammissione di Marianna Garzia alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, provvedimento che, in quanto interlocutorio, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ed è, invece, soggetto ad opposizione, entro il termine di dieci giorni, avverso al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, però, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo, anche in ordine alla tempestività dell'opposizione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25938/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato relatore del Tribunale di sorveglianza ha, in via provvisoria, respinto la richiesta di ammissione di Marianna Garzia alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, provvedimento che, in quanto interlocutorio, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ed è, invece, soggetto ad opposizione, entro il termine di dieci giorni, avverso al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, però, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo, anche in ordine alla tempestività dell'opposizione;
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARZIA MARIANNA nato a PENNE il 26/01/1977 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Magistrato relatore del Tribunale di sorveglianza ha, in via provvisoria, respinto la richiesta di ammissione di Marianna Garzia alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, provvedimento che, in quanto interlocutorio, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ed è, invece, soggetto ad opposizione, entro il termine di dieci giorni, avverso al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen.; che l'erronea qualificazione del mezzo esperito dalla parte quale ricorso per cassazione non ne determina, però, l'inammissibilità, poiché se ne impone, invece, l'esatta qualificazione, cui consegue la trasmissione degli atti al competente Tribunale di sorveglianza, conformemente ai principi generali di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis del quale è espressione l'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che ritiene l'impugnazione ammissibile indipendentemente dalla qualificazione data ad essa dalla parte che l'ha proposta e prevede che, se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ferma restando, ovviamente, la libertà di valutazione di quest'ultimo, anche in ordine alla tempestività dell'opposizione;
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Dpj C ccio Enrico Giuseppe S ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anz :no D Cpuccio Dome