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Ordinanza — n. 25933/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25933/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25933/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 7/9/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone ha applicato a Domenico Ciampà, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56-575, cod. pen., 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25933/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56-575, cod. pen., 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.

Parole chiave

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tentato omicidio aggravato omicidio su richiesta della vittima assassinio qualificato scemata imputabilità criminalità persistente risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 7/9/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone ha applicato a Domenico Ciampà, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt.
art. 448 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPA' DOMENICO nato a CROTONE il 08/05/1990 avverso la sentenza del 07/09/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CROTONEdato avviso alle partii) udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; L9/-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 7/9/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone ha applicato a Domenico Ciampà, su concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in relazione ai delitti di cui agli artt. 56-575, cod. pen., 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione lo stesso Ciampà, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Mario Nigro, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sotto il profilo della mera apparenza della motivazione in relazione al mancato rispetto dell'accordo tra le parti, sia con riferimento al quantum della pena, sia con riguardo al riconoscimento della continuazione tra i reati contestati all'imputato.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis alla fattispecie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017, che limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame, nondimeno, dal tenore del ricorso non è dato comprendere a quali profili afferisca la lamentata non corrispondenza tra le statuizioni della sentenza e l'accordo tra le parti, non essendo stato riportato il quantum di pena oggetto, in tesi, della difforme richiesta ed essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, diversamente da quanto riportato con l'odierna impugnazione.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/1/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/2/2018, S., Rv. 272389). Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle a