Ordinanza — n. 25931/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACorrado Macciò impugna l'ordinanza del 16 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che ha rigettato la richiesta di rinvio facoltativo dell'esecuzione per grave infermità fisica ex art. 147 cod. pen. della pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 147 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25931/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCIO' CORRADO nato a CAGLIARI il 09/08/1965 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIL dato avviso alle parti;:i udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
1. Corrado Macciò impugna l'ordinanza del 16 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Sassari, che ha rigettato la richiesta di rinvio facoltativo dell'esecuzione per grave infermità fisica ex art. 147 cod. pen. della pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, rinnovando la richiesta di cui all'istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso in esame è stato sottoscritto personalmente dall'interessato il 13 settembre 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere stensore Il Presidente Domenico ordalisi Enrico Giuseppe Sa rini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio.