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Ordinanza — n. 25927/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25927/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data //7/2021, il Tribunale di Pordenone, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui Roberto Gasparotto aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra alcune sentenze con cui era stato, in precedenza, condannato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25927/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza in data //7/2021, il Tribunale di Pordenone, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui Roberto Gasparotto aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra alcune sentenze con cui era stato, in precedenza, condannato.

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione requisito della firma domanda di continuazione dell'esecuzione dichiarazione di esecutività disobbedienza alla decisione dell'autorità titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPAROTTO ROBERTO nato a PORDENONE il 29/04/1952 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 del TRIBUNALE di PORDENONE Ida—to avviso a le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data //7/2021, il Tribunale di Pordenone, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui Roberto Gasparotto aveva chiesto il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva tra alcune sentenze con cui era stato, in precedenza, condannato.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Gasparotto ha proposto personalmente ricorso per cassazione, pervenuto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in data 16/9/2021.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, e si è previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Co