Ordinanza — n. 25924/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 4/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato, nei confronti di Fjorald Kerra, l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli in data 16/7/2020 con il quale era stata disposta l'espulsione del detenuto dal territorio dello Stato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25924/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza in data 4/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato, nei confronti di Fjorald Kerra, l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli in data 16/7/2020 con il quale era stata disposta l'espulsione del detenuto dal territorio dello Stato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERRA FJORALD nato a KUCOVE( ALBANIA) il 01/05/1991 avverso l'ordinanza del 04/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO/dato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 4/5/2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato, nei confronti di Fjorald Kerra, l'opposizione avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli in data 16/7/2020 con il quale era stata disposta l'espulsione del detenuto dal territorio dello Stato.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Kerra ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 3/9/2021, trasmesso in pari data dall'Ufficio matricola della Casa circondariale di Biella.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia il ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così