Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel and failure to state grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant failed to engage a qualified defense lawyer as required by the 2017 law reform. The appellant personally submitted the appeal without drafting the necessary grounds for review, violating procedural mandates. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to bear all associated costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 581, comma 1, lett. d); Art. 591, comma 1, lett. c); Art. 610, comma 5-bis; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal filed personally by a convicted person without a registered defense lawyer is inadmissible, and the failure to state grounds constitutes a separate ground for inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPALE PIETRO nato a TORRE DEL GRECO il 28/06/1982 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA[dato avviso alle parti; 1 udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 16/9/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da Pietro Papale avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo pronunciata ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen.
2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Papale ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa, in data 12/10/2021, presso l'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Viterbo; dichiarazione cui non ha fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Sotto altro aspetto, va evidenziato che dalla mancata presentazione dei motivi discende un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equìtativamente fissata in 500,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Co