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Sentenza — n. 25916/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25916/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 5/2/2019, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova in data 3/10/2013, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Carlo Merini era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la diminuente del rito, alla pena di 1 anno di reclusione, inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all'art. 635 cod. pen., per avere danneggiato l'autovettura di Antonella Scinta infrangendo i finestrini con delle pietre e di cui all'art. 424 cod. pen., per avere appiccato il fuoco alla stessa autovettura, distruggendola, con una tanica di benzina; fatti commessi in Genova il 3 dicembre 2011 2.

Regesto Legislator

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art. 635 cod. pen, art. 424 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 25916/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 635 cod. pen., per avere danneggiato l'autovettura di Antonella Scinta infrangendo i finestrini con delle pietre e di cui all'art. 424 cod. pen., per avere appiccato il fuoco alla stessa autovettura, distruggendola, con una tanica di benzina; fatti commessi in Genova il 3 dicembre 2011 2.

Parole chiave

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incidente stradale altri reati vittima di infortunio condotta colpevole danneggiamento reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod. pen
art. 424 cod. pen
pen., per avere danneggiato l'autovettura di Antonella Scinta infrangendo i finestrini con delle pietre e di cui all'art. 424 cod. pen., per avere appiccato il fuoco alla stessa autovettura, distruggendola, con una tanica di benzina; fatti commessi in Genova il 3 dicembre 2011 2.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Marco Cafiero, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MERINI CARLO nato a CANOLO il 30/10/1968 avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 5/2/2019, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova in data 3/10/2013, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale Carlo Merini era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la diminuente del rito, alla pena di 1 anno di reclusione, inflitta per i reati, unificati dalla continuazione, di cui all'art. 635 cod. pen., per avere danneggiato l'autovettura di Antonella Scinta infrangendo i finestrini con delle pietre e di cui all'art. 424 cod. pen., per avere appiccato il fuoco alla stessa autovettura, distruggendola, con una tanica di benzina; fatti commessi in Genova il 3 dicembre 2011 2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Merini, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Marco Cafiero, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la motivazione, oltre ad apparire mancante su un punto decisivo e manifestamente illogica sotto altro profilo, abbia fatto mal governo dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che con memoria pervenuta in data 24/2/2022, la difesa dell'imputato ha comunicato che costui è deceduto il 5/8/2021; circostanza attestata dal certificato di morte trasmesso in data 8/3/2022 dal comune di Agnana.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Cos