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Ordinanza — n. 25904/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25904/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25904/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Antonio Pinna ricorre avverso l'ordinanza del 23 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso tra il 2008 e il 2011, giudicato dal Tribunale dell'Aquila con sentenza del 23 marzo 2018, divenuta definitiva;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25904/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati sub 3 e 4 non erano stati commessi nel territorio di competenza dell'associazione ex art. 74 T.U. stup. e che erano stati realizzati in un periodo antecedente alla costituzione del vincolo associativo. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato, tra gli altri, nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale e nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Parole chiave

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traffico di cocaina organizzazione criminale inchiesta per reati di droga commisurazione della pena per traffico di stupefacenti attività criminosa traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
art. 444 cod. proc. pen
stup., commesso il 5 maggio 2011 in Mariano Comense, giudicato dal Tribunale di Como con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINNA ANTONIO nato a MONASTIR il 16/01/1966 avverso l'ordinanza del 23/09/2021 del GIP TRIBUNALE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Antonio Pinna ricorre avverso l'ordinanza del 23 settembre 2021 del G.i.p. del Tribunale dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso tra il 2008 e il 2011, giudicato dal Tribunale dell'Aquila con sentenza del 23 marzo 2018, divenuta definitiva;

2) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 5 maggio 2011 in Mariano Comense, giudicato dal Tribunale di Como con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28 settembre 2011, divenuta definitiva;

3) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso nel 2005, giudicato dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza del 2007, divenuta definitiva;

4) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 T.U. stup., commesso il 9 agosto e il 17 settembre 2005 in Monastir e Cagliari, giudicato dal Tribunale di Cagliari del 2018, divenuta definitiva. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che vi era prova della sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso solo tra i reati sub 1 e 2.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 81, secondo comma, cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, dalla lettura del decreto di giudizio immediato di quel procedimento sub 1), si evinceva che l'associazione aveva agito sin dal 2003, in un arco temporale nel quale erano stati realizzati tutti i reati oggetto dell'istanza. Il giudice di secondo grado sub 3), inoltre, aveva accertato la detenzione di armi collegate con l'associazione, ulteriore elemento sintomatico del fatto che tutti i reati erano stati ideati nel momento in cui Pinna aveva deciso di aderire all'associazione.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati sub 3 e 4 non erano stati commessi nel territorio di competenza dell'associazione ex art. 74 T.U. stup. e che erano stati realizzati in un periodo antecedente alla costituzione del vincolo associativo. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato, tra gli altri, nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale e nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il ricorrente, quindi, nel momento in cui afferma che il reato sub 1 era stato commesso sin dal 2003, si limita a provocare la rivalutazione dei presupposti per il riconoscimento della disciplina della continuazione, che risultano vagliati dal giudice dell'esecuzione in conformità delle risultanze processuali e delle informazioni acquisite. Nel giudizio di cassazione, invece, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482) Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando in modo ineccepibile che i reati, commessi in tempi e luoghi diversi, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico orda *si , Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Colleg