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Ordinanza — n. 25898/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25898/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25898/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZETTA GIANFRANCO nato a ASTI il 12/09/1968 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello, diversamente da quanto obiettato dall'imputato, ha puntualmente esaminato le doglianze articolate con precipuo riferimento alla consapevolezza, in capo a Guzzetta, della collocazione dell'arma all'interno della scarpiera; che i giudici di merito hanno, in particolare, spiegato, con dovizia di argomenti che la prova della sua responsabilità non si trae dalla dichiarazione confidenziale dalla quale ha tratto origine l'intervento delle forze dell'ordine ma, piuttosto, dal fatto, compiutamente emerso in sede di giudizio, che il cancello posto all'ingresso del ballatoio sul quale insisteva la scarpiera contenente l'arma era chiuso con una chiave, nell'esclusivo possesso dell'imputato, e non era scavalcabile, ed hanno aggiunto che l'assenza, sulla rivoltella, di impronte riconducibili a Guzzetta rappresenta elemento neutro in ottica accusatoria, ciò che concorre a rendere del tutto inverosimile la ricostruzione che vede terzi, impegnati in attività di calunnia reale a suoi danni, penetrare in loco e riporre, a sua insaputa, la pistola nella scarpiera; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25898/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZETTA GIANFRANCO nato a ASTI il 12/09/1968 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello, diversamente da quanto obiettato dall'imputato, ha puntualmente esaminato le doglianze articolate con precipuo riferimento alla consapevolezza, in capo a Guzzetta, della collocazione dell'arma all'interno della scarpiera; che i giudici di merito hanno, in particolare, spiegato, con dovizia di argomenti che la prova della sua responsabilità non si trae dalla dichiarazione confidenziale dalla quale ha tratto origine l'intervento delle forze dell'ordine ma, piuttosto, dal fatto, compiutamente emerso in sede di giudizio, che il cancello posto all'ingresso del ballatoio sul quale insisteva la scarpiera contenente l'arma era chiuso con una chiave, nell'esclusivo possesso dell'imputato, e non era scavalcabile, ed hanno aggiunto che l'assenza, sulla rivoltella, di impronte riconducibili a Guzzetta rappresenta elemento neutro in ottica accusatoria, ciò che concorre a rendere del tutto inverosimile la ricostruzione che vede terzi, impegnati in attività di calunnia reale a suoi danni, penetrare in loco e riporre, a sua insaputa, la pistola nella scarpiera; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi oggetto pericoloso responsabilità accessoria luogo del reato atti impugnabili
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZZETTA GIANFRANCO nato a ASTI il 12/09/1968 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di appello, diversamente da quanto obiettato dall'imputato, ha puntualmente esaminato le doglianze articolate con precipuo riferimento alla consapevolezza, in capo a Guzzetta, della collocazione dell'arma all'interno della scarpiera; che i giudici di merito hanno, in particolare, spiegato, con dovizia di argomenti che la prova della sua responsabilità non si trae dalla dichiarazione confidenziale dalla quale ha tratto origine l'intervento delle forze dell'ordine ma, piuttosto, dal fatto, compiutamente emerso in sede di giudizio, che il cancello posto all'ingresso del ballatoio sul quale insisteva la scarpiera contenente l'arma era chiuso con una chiave, nell'esclusivo possesso dell'imputato, e non era scavalcabile, ed hanno aggiunto che l'assenza, sulla rivoltella, di impronte riconducibili a Guzzetta rappresenta elemento neutro in ottica accusatoria, ciò che concorre a rendere del tutto inverosimile la ricostruzione che vede terzi, impegnati in attività di calunnia reale a suoi danni, penetrare in loco e riporre, a sua insaputa, la pistola nella scarpiera; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D 29e71 ttio Enrico Giuseppe S ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano Da4Ie C ucio Domenico Fior lisi