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Ordinanza — n. 25897/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds to disapply the mandatory travel ban order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had correctly rejected the request to disapply the mandatory travel ban, noting that the measure was properly motivated by the appellant's history of robbery and drug trafficking crimes. The court emphasized that the order was complete regarding the departure and return locations, leaving no valid grounds for the appellant's challenge.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.p.; Art. 546 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly rejects the request to disapply a preventive measure based on sufficient factual grounds and complete procedural requirements.

Parole chiave

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mandatory travel ban preventive measure inadmissible appeal drug trafficking history court costs and fine inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento minaccia nel diritto penale uscita illegale dal paese

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Il Consigliere estensore Il Presidente D ele Calp ccio Enrico Giuseppe ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il giudice di merito ha correttamente rigettato la richiesta di disapplicazione, in vista dell'applicazione della sanzione penale, del provvedimento amministrativo applicativo del foglio di via, atteso, in primo luogo, che l'inserimento di Giuseppe Costantino nel novero dei soggetti che, in quanto socialmente pericolosi, possono essere destinatari di tale misura di prevenzione è stato congruamente motivato attraverso il riferimento alle precedenti condanne per rapina e reati in materia di narcotraffico ed alla sua riscontrata presenza in luogo di elevata incidenza malavitosa ed abituale teatro di attività di spaccio di sostanze stupefacenti; che il foglio di via obbligatorio appare, d'altro canto, completo — a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente ancora con la più recente memoria — quanto all'indicazione, oltre che del luogo, il comune di Catanzaro, dal quale è stato imposto a Costantino di allontanarsi, di quello di rientro, espressamente individuato in Larnezia, municipio di sua residenza; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D ele Calp ccio Enrico Giuseppe ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore I Consigliere anziano p cio Domenico Fiordalis Datle 17)T , .1:;iTATO CA:\ICA::,...gE. 1A