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Ordinanza — n. 25896/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed; disciplinary sanctions in one semester invalidate prior semester's good conduct for early release.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25896/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, upholding the Tribunal's decision to deny early release based on past disciplinary misconduct. The Tribunal argued that severe infractions in one semester negatively impacted the applicant's standing in preceding periods, rendering his earlier conduct merely apparent. The Court agreed, emphasizing that negative behavioral reflections must be evaluated based on their gravity and temporal distance from the period in question.

Regesto Legislator

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975; Art. 103 reg. esec. ord. pen.: The court must assess the detainee's concrete commitment to the rehabilitation process, where severe infractions in one semester can negatively reflect on the evaluation of preceding semesters if the violation is grave and distant in time.

Parole chiave

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early release disciplinary sanctions rehabilitation process temporal distance negative reflection Tribunal of surveillance inadmissible appeal sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 54 della legge n. 354 del 1975
SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;ì Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che l'art. 54 della legge n.
Art. 103 reg. esec. ord. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati
pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv.
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein
Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv.
Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri
214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv.
Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone
Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, De Costanzo
Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOZZI SABATINO nato il 08/04/1973 avverso l'ordinanza del 18/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;ì Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; Rilevato che l'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e partecipato all'opera di rieducazione; che secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento; che la partecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore — la quale deve essere valutata, come indicato nell'art. 103 reg. esec. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari, i compagni di detenzione ed i familiari (Sez. 1, n. 17229 del 27/02/2001, Fidanzati, Rv. 218745;

Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Gstrein, Rv. 214832) — e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesione del condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355); che la suddetta adesione, peraltro, non deve avere connotazioni meramente formali, ma deve essere desumibile dai comportamenti obiettivi tenuti dalla persona nel corso del tempo ed idonei a rivelare una tensione finalistica verso nuovi modelli di vita, contraddistinti dall'abbandono delle pregresse logiche devianti; che, pertanto, ciascun semestre in relazione ai quali esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245;

Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406) e, segnatamente, di quelli antecedenti, fermo restando che la violazione deve essere tanto più grave quanto più siano distanti i periodi di tempo interessati; che, a quest'ultimo proposito, la già citata sentenza n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, precisa in motivazione che il principio dell'incidenza del comportamento deviante sul vaglio del periodo di detenzione ad esso anteriore «postula un'ulteriore specificazione nel caso in cui il riflesso negativo della violazione consumata in un semestre sia esteso non solo al semestre o semestri immediatamente contigui a quello inficiato, ma sia dilatato, come nella fattispecie in esame, ad esteso arco temporale antecedente», giacché «in tal caso deve essere operata sia una valutazione intrinseca della particolare gravità della trasgressione, sia una valutazione estrinseca in rapporto al grado di partecipazione all'opera di rieducazione già manifestato dal condannato e all'idoneità della violazione successiva a vanificarne la valenza di positiva adesione al trattamento finalizzato al suo reinserimento sociale»; che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tratto argomento, con riferimento ai quattro semestri che occupano il periodo che va dall'I. settembre 2017 settembre 2019, dalle condotte che sono valse a Sabatino Tozzi tre sanzioni disciplinari, alcune delle quali particolarmente allarmanti, che ha ritenuto espressive, in esito ad una lettura unitaria, di inadeguata adesione all'opera rieducativa, giudizio esteso al semestre non interessato da tali episodi che, tuttavia, si sono verificati in epoca sia precedente che successiva, ciò che dimostra la mera apparenza della regolarità del contegno serbato in quel determinato contesto temporale; che, a fronte di un percorso argomentativo scevro da qualsivoglia deficit razionale ed aderente alle emergenze istruttorie, il ricorrente si pone in un'ottica di mera confutazione con specifico riferimento alla connotazione di gravità delle commesse infrazioni, singolarmente considerate e nel loro complesso, che il Tribunale di sorveglianza ha ancorato a considerazioni lineari e frutto di fisiologico apprezzamento discrezionale; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d