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Ordinanza — n. 25892/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25892/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25892/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSTI ETTORE nato a NAPOLI il 16/12/1979 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; n . Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, per giurisprudenza condivisa e consolidata, «In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25892/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; n . Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, per giurisprudenza condivisa e consolidata, «In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479;

Parole chiave

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minaccia contro le autorità comunicazione degli elementi a carico dissigillamento di atti diritto alla corrispondenza documenti sensibili regime di segreto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSTI ETTORE nato a NAPOLI il 16/12/1979 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; n . Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, per giurisprudenza condivisa e consolidata, «In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479;

Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con argomentazioni coerenti ed esenti da pecche sul piano logico, perché debba temersi che il criptico riferimento, contenuto nella missiva che Ettore Bosti ha indirizzato alla madre, al «giuramento» da lui prestato celi un monito, rivolto alla genitrice ed all'intera famiglia, a tenere conto della sua persistenza militanza in un'organizzazione mafiosa, cui egli avrebbe, in tal modo, assicurato fedeltà; che, a fronte di una congrua motivazione in ordine al pericolo che, attraverso la predetta comunicazione, Bosti mantenga i contatti con l'organizzazione di appartenenza, il ricorrente oppone eccezioni di natura essenzialmente confutativa, non idonee ad enucleare vizi rilevabili in sede di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de