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Ordinanza — n. 25891/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to continued high social danger and lack of genuine reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's order for Vincenzini to remain under probationary supervision. The appellant argued that the lack of a final judgment on pending charges did not justify the measure, while the court emphasized the convicted person's persistent criminal propensity demonstrated by recent arrests and convictions. The court ruled that the probation order was a valid exercise of judicial discretion based on sufficient evidence of continued social danger and insufficient reformation efforts.

Regesto Legislator

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Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354: The court of surveillance may order probationary supervision when the convicted person exhibits high social danger and has not demonstrated a credible path to reform, even if pending proceedings exist.

Parole chiave

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probationary supervision social danger assessment reformation efforts judicial discretion inadmissible appeal pending proceedings recidivism prevention traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n.
Art. 50, legge 26 luglio 1975, n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018
Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv.
Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995
244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv.
Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009
354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv.
Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992
247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCENZINI LUIGI nato a LAMEZIA TERME il 05/10/1988 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale:

è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984;

Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che, se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata; che, per quel che concerne la semilibertà — che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante) — l'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354. che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; che, scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità, giacché il Tribunale di sorveglianza ha esposto, in linea con le richiamate risultanze fattuali, che Vincenzini è tuttora soggetto di elevata pericolosità sociale, come dimostrato dall'arresto in flagranza, nel settembre 2016, per gravi reati, dalla successiva condanna, risalente al maggio 2019, per il delitto di associazione mafiosa, nonché dalle ulteriori pendenze per fatti associativi, anche in materia di narcotraffico, per i quali è stato raggiunto da titolo custodiale, poi caducato per decorrenza dei termini massimi normativamente previsti; che, a fronte di considerazioni di tangibile coerenza e saldamente ancorate alle emergenze istruttorie, il ricorrente svolge obiezioni che, limitandosi a segnalare come, in relazione ai fatti indicati dal Tribunale di sorveglianza, non sia ancora intervenuto il giudicato, non mettono in luce profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata, che — anche laddove tiene conto di fatti in corso di accertamento ma che sono stati oggetto di decisioni, cautelari o di merito, non smentite nelle successive fasi processuali — costituisce fisiologico esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza, specie laddove attesta, in termini scevri da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, che il condannato non ha ancora avviato un serio e credibile percorso di emenda ed ha, invece, palesato persistente e preoccupante propensione criminosa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Dajfe Ca A Enrico Giuseppe S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere es