Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of subjective intent in possession of an unregistered firearm.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly rejected the appellant's argument that mere negligence sufficed for the crime of possessing an unregistered firearm, noting that a seasoned individual cannot claim negligence when holding a pistol without a serial number. Consequently, the conviction for the minor offense was upheld without generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 c.p.; Art. 59 c.p.: The crime of clandestine possession of a firearm requires subjective intent (dolo); mere negligence is insufficient for a subject accustomed to the matter, and appeals challenging this legal qualification are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/04/1951 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente reitera le obiezioni svolte con l'atto di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di detenzione di arma clandestina, che i giudici di merito hanno respinto osservando, coerentemente, che non può, dal punto di vista innanzitutto logico, discorrersi di mera negligenza, anziché di dolo, a proposito della detenzione, da parte di soggetto avvezzo alla materia, di una pistola priva di matricola e, in quanto tale, non regolarizzabile; che parimenti incensurabili sono le considerazioni che la Corte di appello ha dedicato, rispettivamente: alla qualificazione del fatto come di lieve entità, inibita, come attestato da indirizzo ermeneutico consolidato e condiviso (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, De Stefano, Rv. 274484;
Sez. 1, n. 43719 del 10/11/2011, Pellegrino, Rv. 251459; Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, Vespa, Rv. 239905), dalla clandestinità dell'arma; al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dall'assenza, anche in relazione al comportamento processuale dell'imputato, di elementi suscettibili, in quest'ottica, di positiva valutazione; alla misura della pena base, stabilita — a dispetto di quanto infondatamente dedotto dal ricorrente — nel minimo edittale di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d