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Ordinanza — n. 25888/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of subjective intent in possession of an unregistered firearm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25888/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court correctly rejected the appellant's argument that mere negligence sufficed for the crime of possessing an unregistered firearm, noting that a seasoned individual cannot claim negligence when holding a pistol without a serial number. Consequently, the conviction for the minor offense was upheld without generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 644 c.p.; Art. 59 c.p.: The crime of clandestine possession of a firearm requires subjective intent (dolo); mere negligence is insufficient for a subject accustomed to the matter, and appeals challenging this legal qualification are inadmissible.

Parole chiave

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clandestine firearm possession subjective intent requirement negligence vs dolo distinction criminal appeal inadmissibility minor offense qualification infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 644 c.p.
Art. 59 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017
Sez. 1, n. 43719 del 10/11/2011
Sez. 1, n. 43719 del 10/11/2011, Pellegrino, Rv.
Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008
251459; Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, Vespa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMERARO ANTONIO nato a BRINDISI il 20/04/1951 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente reitera le obiezioni svolte con l'atto di appello in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di detenzione di arma clandestina, che i giudici di merito hanno respinto osservando, coerentemente, che non può, dal punto di vista innanzitutto logico, discorrersi di mera negligenza, anziché di dolo, a proposito della detenzione, da parte di soggetto avvezzo alla materia, di una pistola priva di matricola e, in quanto tale, non regolarizzabile; che parimenti incensurabili sono le considerazioni che la Corte di appello ha dedicato, rispettivamente: alla qualificazione del fatto come di lieve entità, inibita, come attestato da indirizzo ermeneutico consolidato e condiviso (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, De Stefano, Rv. 274484;

Sez. 1, n. 43719 del 10/11/2011, Pellegrino, Rv. 251459; Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, Vespa, Rv. 239905), dalla clandestinità dell'arma; al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato dall'assenza, anche in relazione al comportamento processuale dell'imputato, di elementi suscettibili, in quest'ottica, di positiva valutazione; alla misura della pena base, stabilita — a dispetto di quanto infondatamente dedotto dal ricorrente — nel minimo edittale di un anno di reclusione e 1.000 euro di multa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d