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Ordinanza — n. 25887/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for public assembly without prior notice due to lack of procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25887/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeals filed by eight defendants inadmissible, upholding their convictions for holding a public meeting without prior notice to the mayor. The defendants argued that the Supreme Court had previously excluded liability for mere participants and that the lower court failed to assess the concrete harm to public order. The court rejected these claims, finding the appeals lacked specific grounds for inadmissibility and that the lower court's factual assessment regarding the duration and resource deployment was logical.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: Appeals must be declared inadmissible if they lack specific grounds for inadmissibility or if the party did not act in good faith in determining the cause of inadmissibility.

Parole chiave

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public assembly prior notice requirement inadmissible appeal good faith requirement procedural inadmissibility violazione dell'ordine pubblico pubblica istigazione a delinquere pubblicità della procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Carlo Sariconi, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, qui enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 18 r.d. n. 773 del 1931
159571; Cass. 18/6/1995, Messina, Rv.
artt. 110 cod. pen
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Carlo Sariconi, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, qui enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 131- bis cod. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PALADINI CRISTIAN nato a LECCE il 01/06/1978 D'AQUINO SILVIA nato a CASARANO il 01/09/1989 DE FILIPPIS GIANNI nato a MESAGNE il 02/09/1980 FERRARI MARINA ANGELA nato a CASARANO il 30/05/1978 GRECO PATRIZIA nato a RAGUSA il 12/10/1955 RESTA PAOLO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 09/08/1978 SIGNORE SALVATORE nato a LECCE il 24/02/1973 DE CARLO MASSIMO nato a LECCE il 08/01/1972 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 2/10/2020, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce in data 14/11/2018 con la quale Cristian Paladini, Silvia D'Aquino, Gianni De Filippis, Marina Angela Ferrari, Patrizia Greco, Paolo Resta, Salvatore Signore e Massimo De Carlo, erano stati condannati alla pena - condizionalmente sospesa solo per D'Aquino, Greco e Resta - di mesi 3 di arresto ed euro 300,00 di ammenda, inflitta per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 18 r.d. n. 773 del 1931, per avere, in concorso tra loro, promosso una riunione in luogo pubblico senza averne dato al Questore il prescritto avviso; in Lecce il 9/9/2016.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione Silvia D'Aquino, Gianni De Filippis, Marina Angela Ferrari, Patrizia Greco, Paolo Resta, Salvatore Signore, Massimo De Carlo, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Carlo Sariconi, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, qui enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18, r.d. n. 773 del 1931, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dei ricorrenti per il predetto reato. Con riferimento a tale contravvenzione, gli interventi della Corte costituzionale avrebbero escluso la punibilità per il mero partecipe, anche se attivo attraverso interventi verbali, limitandola al solo promotore. Detto ruolo sarebbe stato erroneamente riconosciuto in capo agli imputati, i quali avrebbero tutti avuto un ruolo determinante nello svolgimento della manifestazione, valorizzandosi condotte che gli stessi ben potrebbero avere posto in essere una volta che, giunti sul posto quali meri partecipanti, avessero notato la presenza di altri manifestanti ai quali si fossero determinati a dare il proprio apporto.

Sotto altro profilo, la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare se le condotte degli imputati abbiano concretamente offeso il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, costituito dall'ordine e dall'incolumità pubblica. La vicenda per cui è processo si sarebbe sostanziata in una mera esposizione, in luogo pubblico, di materiale informativo, alla quale si sarebbe accompagnata una condivisione di tematiche di varia natura, come dimostrerebbe il materiale fotografico presente in atti, ritraente numerosi passanti intenti a dialogare con gli imputati o a prendere visione del materiale esposto.

Lo stesso ispettore Costa della Digos avrebbe affermato che l'evento non aveva provocato nessun problema sotto il profilo dell'ordine pubblico. boi,"` 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della predetta causa di esclusione della punibilità. Le modalità della condotta, l'inesistenza di un danno e la non abitualità del comportamento degli imputati avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della stessa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis e 163 cod. pen., nonché il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La sentenza avrebbe omesso di motivare sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche a D'Aquino, Greco e Resta, avendo affrontato soltanto la posizione di De Filippis, Ferrari, Signore e De Carlo. La Corte avrebbe, dunque, trascurato l'analisi della personalità dei ricorrenti, alla stregua dalla loro vita e condotta processuale, anche con riguardo alla negata sospensione condizionale della pena.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche Cristian Paladini, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Francesco Calabro, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità di Paladini per il reato previsto dall'art. 18, r.d. n. 773 del 1931. Nessuno degli imputati sarebbe stato qualificato come promotore sulla base di comportamenti, atti o determinazioni intervenuti prima che la manifestazione avesse luogo, ma sulla base delle sole condotte agite durante il presidio, che ben avrebbero potuto essere il frutto di un'iniziativa estemporanea. Né la Corte di appello avrebbe chiarito per quale motivo le condotte in questione siano state in concreto idonee a ledere o a mettere in pericolo il bene tutelato. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale si esaurirebbe nella descrizione delle modalità di svolgimento del presidio, senza offrire alcun elemento idoneo a far comprendere per quale ragione esso abbia prodotto un'offesa non esigua.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Muovendo dall'analisi delle questioni concernenti la configurabilità del reato e l'affermazione della responsabilità degli imputati, osserva il Collegio che il "promotore" di una riunione in luogo pubblico o di un corteo per le pubbliche vie deve identificati non soltanto in chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche in chi collabora alla realizzazione pratica e al buon esito della stessa, partecipando alla fase preparatoria (cfr. Cass. 12/5/1973, Cianci, Rv. 159571; Cass. 18/6/1995, Messina, Rv. 202118; Cass. 14/7/I.gn, Cappelletti, Rv. 137319;

Cass. 6/7/1975, Mura, Rv. 13088g; Cass. 11/4/1973, Bernardini, Rv. 126175; Cass. 11/2/1966, Martino, Rv. 101212). Tanto premesso, i Giudice di merito hanno sottolineato, alla stregua delle testimonianze e della documentazione fotografica acquisita, il ruolo svolto da ciascuno degli imputati, e segnatamente che: Signore aveva posizionato i cartelloni in modo da renderli visibili ai passanti, fissandoli ai pali della luce, aiutato da Greco, e aveva avvolto un grande drappo intorno alla colonna della statua presente; Paladini era l'addetto al megafono;

Ferrari aveva prelevato dalla propria borsa materiale di propaganda e aveva sistemato alcuni tavoli; D'aquìno aveva collaborato nella sistemazione dei tavoli, nel posizionamento dei cartelloni e, così come Greco e De Carlo, aveva contribuito alla distribuzione dei volantini ai passanti; Resta aveva affisso cartelloni e, utilizzando un megafono, aveva dato lettura di un volantino. Tali condotte sono state ritenute, non illogicamente, indicative di una partecipazione degli imputati nell'organizzazione dell'evento, avendo ciascuno svolto attività essenziali per la sua realizzazione, consistita nel diffondere materiale di propaganda del gruppo politico di appartenenza.

Una motivazione congrua e puntuale, rispetto alla quale i ricorsi ripropongono, in maniera aspecifica, profili già correttamente vagliati dalla sentenza di secondo grado. Quanto, poi, alla concreta offensività delle condotte, queste ultime hanno concretamente inciso la funzione di controllo rimessa all'Autorità di P.S., cui i promotori di una eventuale manifestazione sono chiamati a dare preventivo avviso proprio al fine di consentire l'effettivo apprezzamento della sussistenza di eventuali pericoli per l'ordine pubblico, sicché non appare rilevante che, ex post, l'evento non abbia comportato alcun effettivo problema per l'ordine pubblico.

3. Venendo, quindi, ai motivi di doglianza relativi alla configurabilità della particolare tenuità del fatto, rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha compiuto un non illogico apprezzamento fattuale circa la non modesta rilevanza del fatto, tenuto conto della non breve durata dell'iniziativa, protrattasi per oltre tre ore in una delle piazze centrali della città, con inevitabile dispiego di risorse di personale addetto al controllo. Donde la inammissibilità delle doglianze, di tenore essenzialmente rivalutativo.

4. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche agli imputati De Filippis, Ferrari, Signore e De Carlo, le sentenze hanno evidenziato la assenza di elementi di segno positivo, avuto riguardo alla negativa personalità degli stessi, asseverata dai precedenti penali e dall'assenza, appunto, di circostanze fattuali, nemmeno allegate dalla difesa, suscettibili di valutazione positiva. Precedenti penali che non hanno nemmeno consentito, alla stregua di un non irragionevole apprezzamento, un giudizio prognostico favorevole in ordine al pericolo di commissione di futuri reati. La mancata valutazione circa l'applicazione delle attenuanti generiche agli imputati D'Aquino, Greco e Resta è, infine, diretta conseguenza del fatto che la relativa richiesta era stata formulata, nell'atto di appello, soltanto per gli altri imputati (v. pag. 2 della sentenza impugnata).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al