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Ordinanza — n. 25885/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of connection between grounds and the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25885/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were entirely disconnected from the contested judgment. The appellant argued issues regarding lack of reasoning, fact qualification, and sentence continuation, but the court noted these were unrelated to a single crime tried under ordinary procedure with ample motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are entirely disconnected from the contested judgment, as they must relate to the specific facts and reasoning of the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal disconnected grounds lack of connection ordinary procedure procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEVERDE GAETANO nato a PALERMO il 24/05/1974 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; , ‘ Visti gli atti e la sentenza impugnata; n letti i motivi del ricorso; rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, vengono sollevate questioni — afferenti alla carenza di motivazione, alla qualificazione del fatto contestato in sede di recepimento dell'accordo finalizzato all'applicazione di pena concordata ed alla continuazione — che appaiono del tutto scollegate dal provvedimento impugnato, che è stato adottato all'esito di procedimento svoltosi con rito ordinario ed avente ad oggetto un unico reato e che presenta una motivazione ampia ed esaustiva; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D 'le C Enrico Giuseppe ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano D , piaccio Domenico Fir da 'si