Cassation court dismisses appeal regarding probation dismissal due to residual recidivism risk and procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected probation and home detention for the appellant, Giuseppe Brancato, citing a residual risk of recidivism despite his positive rehabilitation efforts. The court found the lower court's discretionary assessment of the risk factors, including prior special surveillance and pending lawsuits, was logical and not subject to review. Furthermore, the appeal was procedurally flawed because the appellant failed to submit the revocation decree of the special surveillance measure to the court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354; Art. 546 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the contested administrative act was not properly produced before the court, and the lower court's discretionary assessment of recidivism risk based on established facts is not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO GIUSEPPE nato a TORINO il 05/10/1969 avverso l'ordinanza del 27/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale:
è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 12? 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984;
Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che, se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745); che il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata; che, per quel che concerne la semilibertà — che attua la de-carcerazione solo parziale del condannato, ammesso a svolgere fuori dall'istituto, per parte del giorno, attività lavorativa (o altra attività risocializzante) — l'ammissione al relativo regime, pure ancorato a requisiti legali di pena, presuppone una prognosi favorevole, in relazione ai progressi trattamentali compiuti (o, comunque, allo svolto percorso di emancipazione dalla devianza), in ordine alla mera possibilità di un suo graduale reinserimento nella società, secondo quanto previsto dall'art. 50 legge 26 luglio 1975, n. 354. che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio; che, scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera senz'altro il vaglio di legittimità, giacché il Tribunale di sorveglianza ha esposto, in linea con le richiamate risultanze fattuali, che Brancato — pur protagonista di un positivo percorso rieducativo, nell'ambito del quale svolge attività di lavoro esterno — non può essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale né alla detenzione domiciliare stante il residuo, ancorché grandemente scemato, pericolo di recidiva, desunto da qualità e gravità dei reati commessi, dalla pregressa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s., dalle pendenze giudiziarie, dalla revoca dell'affidamento in prova disposto nel 2010; che, a fronte di considerazioni di tangibile coerenza e saldamente ancorate alle emergenze istruttorie, il ricorrente — collocandosi in una prospettiva eminentemente rivalutativa — svolge obiezioni che, nel proporre una diversa valutazione delle evidenze disponibili, non mettono in luce profili di illegittimità della decisione impugnata, che costituisce fisiologico esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza, specie laddove attesta, in termini scevri da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, che il condannato non ha ancora avviato un serio e credibile percorso di emenda;che, d'altro canto, il ricorrente pone l'accento sulla revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con decreto che, tuttavia, non è stato, per quanto risulta e a dispetto di quanto indicato, prodotto innanzi al Tribunale di sorveglianza né allegato al ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D iele C uccio Enrico Giuseppe S ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere nziano D i le r 12,29cio Ag