Ordinanza — n. 25877/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA GIOVANNI nato a CASTELLO DI CISTERNA il 01/02/1953 avverso l'ordinanza del 17/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di assise di appello ha convenientemente vagliato i profili afferenti alla compatibilità costituzionale e convenzionale della pena dell'ergastolo ed alla possibilità di commutarla, in sede esecutiva, in pena detentiva temporanea, indicando, anche attraverso il richiamo a pertinenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, le ragioni che inducono a ritenere che tale sanzione ha cessato, nel quadro delineato dalla vigente normativa di ordinamento penitenziario, di essere perpetua e non è contraria al senso di umanità, anche perché compatibile con la grazia e contemplante la possibilità che il condannato, accedendo alla liberazione condizionale, completi il percorso di reinserimento sociale; che il giudice dell'esecuzione ha altresì dato conto, in termini che si sottraggono alle censure spiegate dal ricorrente, dell'estraneità alla tematica dedotta del dibattito, a livello normativo, accademico ed applicativo, che, in ambito sia interno che sovranazionale, concerne la diversa questione dell'applicabilità di taluni istituti di diritto penitenziario — quali, tra gli altri, il permesso premio e la liberazione condizionale — ai condannati sottoposti a regime detentivo differenziato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25877/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA GIOVANNI nato a CASTELLO DI CISTERNA il 01/02/1953 avverso l'ordinanza del 17/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di assise di appello ha convenientemente vagliato i profili afferenti alla compatibilità costituzionale e convenzionale della pena dell'ergastolo ed alla possibilità di commutarla, in sede esecutiva, in pena detentiva temporanea, indicando, anche attraverso il richiamo a pertinenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, le ragioni che inducono a ritenere che tale sanzione ha cessato, nel quadro delineato dalla vigente normativa di ordinamento penitenziario, di essere perpetua e non è contraria al senso di umanità, anche perché compatibile con la grazia e contemplante la possibilità che il condannato, accedendo alla liberazione condizionale, completi il percorso di reinserimento sociale; che il giudice dell'esecuzione ha altresì dato conto, in termini che si sottraggono alle censure spiegate dal ricorrente, dell'estraneità alla tematica dedotta del dibattito, a livello normativo, accademico ed applicativo, che, in ambito sia interno che sovranazionale, concerne la diversa questione dell'applicabilità di taluni istituti di diritto penitenziario — quali, tra gli altri, il permesso premio e la liberazione condizionale — ai condannati sottoposti a regime detentivo differenziato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REGA GIOVANNI nato a CASTELLO DI CISTERNA il 01/02/1953 avverso l'ordinanza del 17/09/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la Corte di assise di appello ha convenientemente vagliato i profili afferenti alla compatibilità costituzionale e convenzionale della pena dell'ergastolo ed alla possibilità di commutarla, in sede esecutiva, in pena detentiva temporanea, indicando, anche attraverso il richiamo a pertinenti pronunce della giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU, le ragioni che inducono a ritenere che tale sanzione ha cessato, nel quadro delineato dalla vigente normativa di ordinamento penitenziario, di essere perpetua e non è contraria al senso di umanità, anche perché compatibile con la grazia e contemplante la possibilità che il condannato, accedendo alla liberazione condizionale, completi il percorso di reinserimento sociale; che il giudice dell'esecuzione ha altresì dato conto, in termini che si sottraggono alle censure spiegate dal ricorrente, dell'estraneità alla tematica dedotta del dibattito, a livello normativo, accademico ed applicativo, che, in ambito sia interno che sovranazionale, concerne la diversa questione dell'applicabilità di taluni istituti di diritto penitenziario — quali, tra gli altri, il permesso premio e la liberazione condizionale — ai condannati sottoposti a regime detentivo differenziato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec