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Ordinanza — n. 25849/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25849/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25849/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Paolo Ludovici ricorre la sentenza della Corte di appello di Perugia del 16 novembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 18 giugno 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, in ordine al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 23 marzo 2015 aveva illegalmente detenuto presso la propria abitazione in Citerna un fucile semiautomatico, cal. 12, e un fucile monocanna, cal. 28.

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25849/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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porto abusivo di armi arma personale infrazione alla legge sulle armi esplosivi e articoli pirotecnici detenzione di stupefacenti domicilio di una parte

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUDOVICI PAOLO nato a CITTA Di CASTELLO il 25/07/1964 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

1. Paolo Ludovici ricorre la sentenza della Corte di appello di Perugia del 16 novembre 2020, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 18 giugno 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333,00 di multa, in ordine al reato di detenzione illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 23 marzo 2015 aveva illegalmente detenuto presso la propria abitazione in Citerna un fucile semiautomatico, cal. 12, e un fucile monocanna, cal. 28.

2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché non vi era prova del fatto che l'imputato avesse avuto la detenzione delle armi sequestrate né che lo stesso avesse avuto alcuna relazione stabile con il luogo in cui le armi furono rinvenute. In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice di merito avrebbe in maniera illogica omesso di considerare che i fucili non erano stati consegnati dall'imputato alle Forze dell'ordine, ma dalla sua ex moglie, Silvana Ercolani, e che furono rinvenute nell'immobile nel quale egli aveva solo la residenza formale, ma nel quale non viveva da tempo. In tale immobile, inoltre, di proprietà di Valentino Ludovici, padre dell'imputato, viveva il figlio, Paolo Ludovici, ed era frequentato dallo zio, Vannuccio Ludovici, il quale aveva dichiarato di aver trasferito le armi sequestrate nell'abitazione e che era solito andare a caccia con il nipote. Nessuna valenza probatoria, infine, avrebbe avuto la circostanza affermata dallo zio, secondo il quale tali armi erano state da lui donate all'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482); né è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti tra le dichiarazioni di persone informate dei fatti o coindagati, e la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte di appello, secondo la quale lo stesso imputato, con l'ausilio della moglie, si era recato nella casa nella quale erano custodite le armi per consegnarle ai Carabinieri, circostanza sintomatica del fatto che Ludovici aveva una relazione autonoma e stabile con tali armi.

La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto non credibile la tesi difensiva, secondo la quale la distanza fisica tra l'imputato e le armi non avrebbe permesso il perfezionamento del reato in esame, poiché anche il fucile di proprietà dell'imputato e regolarmente denunciato fu rinvenuto nella medesima abitazione. Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che lo zio dell'imputato, sentito in dibattimento, aveva donato a quest'ultimo le armi, confidando che questi avrebbe provveduto alla loro regolarizzazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro al