Italian Supreme Court dismisses appeals for personal filing and lack of prescription review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared both the defendant's personal appeal and the defense lawyer's appeal inadmissible. The defendant's direct filing was rejected because it occurred after a 2017 law requiring all cassation appeals to be signed by a registered defense attorney. The defense lawyer's argument regarding the statute of limitations was dismissed because the appellate court's remand was limited to sentencing adjustments, leaving the prescription issue outside the remitted scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 629-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed personally after the 2017 reform are inadmissible without a registered attorney's signature, and remanded issues strictly limit the appellate court's ability to address non-devolved defenses like prescription.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCURSO UGO nato a NAPOLI il 03/04/1972 avverso la sentenza del 14/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 32--v
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14/9/2018, la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento disposto con sentenza della Quinta Sezione penale di questa Corte in data 24/5/2017, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Latina in data 5/10/2012, per l'effetto rideterminando la pena inflitta a Ugo Accurso in € 300,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 581 e 612 cod. pen.
2. Con un primo ricorso, proposto personalmente dall'imputato, vengono articolati tre distinti motivi di doglianza e segnatamente:
1) nullità della sentenza per omesso avviso all'imputato dell'avviso della fissazione dell'udienza;
2) nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione;
3) dichiararsi il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche il Difensore di fiducia dell'imputato, avv. Biagio Bianco, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte di appello dichiarato l'intervenuta prescrizione. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello di Roma si sia limitata al riesame del trattamento sanzionatorio senza considerare la richiesta difensiva di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, il cui termine sarebbe già maturato prima della sentenza della Corte di cassazione, che avrebbe dovuto rilevarla.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Muovendo dall'analisi del primo ricorso, osserva il Collegio che sia la notifica dell'ordinanza, sia lo stesso ricorso, sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, e si è previsto che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso proposto da Accurso.
3. Quanto, poi, al secondo ricorso è appena il caso di osservare che l'eventuale omessa pronuncia da parte della Corte di cassazione in relazione alla eccezione di prescrizione eventualmente dedotta avrebbe dovuto dare luogo alla tempestiva attivazione dello strumento della rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Pertanto, una volta che la Corte di cassazione non ha rilevato la prescrizione e ha annullato la sentenza di appello unicamente in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per abolitio criminis, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso, il perimetro della cognizione del giudice del rinvio era necessariamente circoscritto alla sola questione devoluta e non consentiva al medesimo di pronunciarsi sull'eccezione di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, siccome estranea alla relativa devoluzione (cfr.
Sez. U, n. 4904 del 26/3/1997, Attinà, Rv. 207640 - 01, secondo cui qualora venga rimessa dalla Corte di cassazione al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute all'annullamento parziale).
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tre