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Ordinanza — n. 25825/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25825/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25825/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIUS FEDERICA nato a CAGLIARI il 09/02/1979 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente eccepisce, in primo luogo, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sottesa alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, tuttavia, la Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha compiuto quantificando in due mesi di reclusione e 50 euro di multa la pena applicata alla Angius a titolo di continuazione — per un tentato furto, reato- satellite della più grave rapina — in ragione della capacità a delinquere della donna, apprezzata dall'esame del certificato del casellario giudiziale in atti, che dà conto di numerosissimi precedenti condanne per reati contro il patrimonio, anche con l'uso della violenza alle persone, in tal modo offrendo congrua illustrazione del percorso logico-argomentativo che ha orientato la decisione; che, la ricorrente lamenta, ulteriormente, che non sia stata esclusa la contestata recidiva, così introducendo una doglianza che non era stata oggetto dei motivi di appello; che, per pacifico indirizzo ermeneutico, «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25825/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente procedura di revisione penale inadempimento reiterato precedenti penali gravi aggravamento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGIUS FEDERICA nato a CAGLIARI il 09/02/1979 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la ricorrente eccepisce, in primo luogo, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sottesa alla determinazione del trattamento sanzionatorio che, tuttavia, la Corte di appello, quale giudice del rinvio, ha compiuto quantificando in due mesi di reclusione e 50 euro di multa la pena applicata alla Angius a titolo di continuazione — per un tentato furto, reato- satellite della più grave rapina — in ragione della capacità a delinquere della donna, apprezzata dall'esame del certificato del casellario giudiziale in atti, che dà conto di numerosissimi precedenti condanne per reati contro il patrimonio, anche con l'uso della violenza alle persone, in tal modo offrendo congrua illustrazione del percorso logico-argomentativo che ha orientato la decisione; che, la ricorrente lamenta, ulteriormente, che non sia stata esclusa la contestata recidiva, così introducendo una doglianza che non era stata oggetto dei motivi di appello; che, per pacifico indirizzo ermeneutico, «É inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306;

Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d