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Ordinanza — n. 25824/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because execution judges cannot declare criminal prescription due to res judicata principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25824/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that execution judges lack the authority to declare a crime extinguished by prescription. The appellant argued for such a declaration, but the court emphasized that only causes of extinction occurring after the judgment becomes final fall within execution powers. Consequently, the court upheld the principle of res judicata, preventing modification of the final conviction during the execution phase.

Regesto Legislator

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Art. 676 cod. proc. pen.; Execution judges cannot declare extinction of a crime by prescription because the final judgment's res judicata status remains immutable during the execution phase.

Parole chiave

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criminal prescription execution phase res judicata judicial competence final judgment esecuzione della pena perenzione dell'esecuzione della decisione differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 676 cod. proc. pen.
art. 676 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, Fioravanti
Sez. 3, n. 20567 del 28/04/2010, Ventroni
Sez. 3, n. 20567 del 28/04/2010, Ventroni, Rv.
Sez. 3, n. 448 del 04/02/1999, Vitiello
247188; Sez. 3, n. 448 del 04/02/1999, Vitiello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPAGNIN MARIO nato a PIOVE DI SACCO il 02/10/1970 avverso l'ordinanza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con orientamento assolutamente consolidato ed al quale il Collegio intende attenersi, che «non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, maturata nella pendenza del procedimento di cognizione, in quanto le cause di estinzione del reato che possono essere dichiarate in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., sono esclusivamente quelle che operano dopo il passaggio in giudicato della condanna» (Sez. 1, n. 7164 del 21/12/2015, dep. 2016, Fioravanti, Rv. 266612;

Sez. 3, n. 20567 del 28/04/2010, Ventroni, Rv. 247188; Sez. 3, n. 448 del 04/02/1999, Vitiello, Rv. 213553), sicché non rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato oggetto della sentenza definitiva di condanna, pur se la prescrizione sia maturata prima del passaggio in giudicato della sentenza, in ragione della immodificabilità, in sede esecutiva, del giudicato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente , D puccio Enrico Giuseppe Sandrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano D ucc.o Domenico ordal