Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic complaints and failure to meet autosufficiency requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by El Aamar Mohammed inadmissible, confirming his conviction for attempted theft in a private residence. The defense argued against the court's evaluation of evidence and the aggravating circumstance of the victim's vulnerability, but the court found these complaints generic and insufficient. The decision relied on established jurisprudence requiring appeals to be self-sufficient and specific, rejecting mere reiteration of lower court findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be self-sufficient and specific; generic complaints or mere reiteration of lower court findings without critical engagement result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AAMAR MOHAMMED (CUI 02TJCBN) nato il 15/08/1990 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di EL AAMARI MOHAMMED per il delitto di tentato furto in luogo di privata dimora, aggravato dalla situazione di minorata difesa in cui versava uno dei dimoranti in ragione dell'età e delle condizioni di salute, fatto commesso in Canal San Bovo il 5 giugno 2017.
2. Nell'interesse dell'imputato ricorre il difensore con tre motivi.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con il quale è avversata la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, censura l'operata valutazione delle prove - in questa sede direttamente esibite, senza, peraltro, neppure adempiere all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione - e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale ad essa sotteso, mediante doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708). Dissimula, altresì, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, il ricorrente non si è criticamente confrontato, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento. 3.2.
Parimenti non consentito è il secondo motivo, posto che le doglianze sull'elemento soggettivo del reato sono interamente versate in fatto e, comunque, generiche, avuto riguardo a quanto argomentato dal giudice censurato (cfr. pag. 5, terzo capoverso della sentenza impugnata), mentre quelle in punto di circostanza della minorata di difesa sono anche manifestamente infondate, tenuto conto di quanto insegnato dal diritto vivente, ossia che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato (Sez.
U, n. 40275 del 15/07/2021, Rv. 282095), come ugualmente verificatosi nel caso al vaglio. 3.3. La seconda doglianza, con la quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento alla personalità dell'imputato, in una alla totale assenza di seri segnali di resipiscenza, cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede.
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere