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Ordinanza — n. 25754/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal arguing attempted theft was actually consummated due to possession control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25754/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for consummated theft against Zaouali Rached. The appellant argued the crime was attempted because he did not flee, but the court rejected this, stating that retaining control over stolen goods constitutes consummation regardless of spatial or temporal factors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; In theft cases, possession control over stolen goods constitutes consummation, rendering arguments about lack of flight or immediate abandonment irrelevant to distinguishing attempted from completed crimes.

Parole chiave

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consummated theft attempted theft distinction possession control criminal appeal inadmissibility theft consummation criteria furto di lieve entità imputazione di furto furto aggravato in banda

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Il proposto motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 56 cod.
art. 56 cod. pen
Il proposto motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 56 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2622 del 29/10/1992
Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010
194318), di modo che risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia occultato presso di sé, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv.
Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995
Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995 - dep.
Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016
Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001
269088; Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Rv.
Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAOUALI RACHED nato il 23/07/1995 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Zaouali Rached per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 6, cod. pen., commesso in danno di Gavasci Andrea in data 10 febbraio 2018.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, con un solo motivo.

3. Il proposto motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 56 cod. pen., laddove il furto contestato non era stato ritenuto nella forma tentata, non è consentito in questa sede, in quanto proteso, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, a suggerire una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove, ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di furto, sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso dell'agente: infatti, ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del reato è sufficiente che l'agente consegua la disponibilità materiale della cosa (Sez. 5, n. 2622 del 29/10/1992 - dep. 19/03/1993, Rv. 194318), di modo che risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia occultato presso di sé, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311;

Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995 - dep. 08/02/1996, Rv. 204056), dovendosi riconoscere che, in ipotesi siffatta, il soggetto agente abbia esercitato un potere di fatto, ancorché del tutto temporaneo, sulla refurtiva medesima, irrilevante essendo la circostanza che sia stato poi costretto ad abbandonarla subito dopo in conseguenza dell'altrui pronto intervento (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 - dep. 20/01/2017, Rv. 269088; Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Rv. 219030). Invero, soltanto la diretta osservazione da parte della persona offesa ovvero delle forze dell'ordine, presenti nel luogo di consumazione del furto, ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscono la consumazione del delitto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.

U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così