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Ordinanza — n. 25750/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy conviction for generic evidence challenges and improper non-prosecution plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25750/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Florio Vincenzo Gianluca inadmissible regarding his conviction for documentary bankruptcy. The appellant challenged the court's evidence evaluation and the denial of the non-prosecution plea for minor offenses. The court rejected these arguments as generic, lacking critical analysis, and misapplying legal standards for assessing offense severity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 131-bis, 133 c.p.: Appeals must contain specific, critical arguments against the lower court's reasoning; generic complaints or failure to properly apply the criteria for minor offenses render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal bankruptcy conviction non-prosecution plea generic complaints evidence evaluation bilancio produzione di documenti finanziari danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Le censure articolate con il secondo motivo, avverso il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondate, posto che, pacifico l'orientamento secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1 c.p.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod.
art. 131-bis cod. pen
Le censure articolate con il secondo motivo, avverso il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondate, posto che, pacifico l'orientamento secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIO VINCENZO GIANLUCA nato a SAN SEVERO il 17/04/1972 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Florio Vincenzo Gianluca per il delitto di bancarotta semplice documentale, commesso nella qualità di amministratore e socio unico della DS COSTRUZIONI Srl.', dichiarata fallita il 27 ottobre 2016.

2. Nell'interesse dell'imputato ricorre il difensore con due motivi.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con il quale è avversata la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, censura l'operata valutazione delle prove - in questa sede direttamente esibite, senza, peraltro, neppure adempiere all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione - e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale ad essa sotteso, mediante doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pag. 5 della sentenza impugnata) e, comunque, prive di effettivo confronto critico con le argomentazioni sviluppate (in particolare con quella secondo cui il bilancio era inattendibile non in sé ma in quanto le scritture di supporto non erano state correttamente tenute). Dissimula, altresì, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente. 3.2.

Le censure articolate con il secondo motivo, avverso il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondate, posto che, pacifico l'orientamento secondo cui, ai fini dell'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), il giudice territoriale ha adeguatamente valorizzato il solo elemento del pregiudizio per i creditori sociali derivante dalle incomplete indicazioni dei dati contabili (cfr. pagg. 6 e 7) della sentenza impugnata).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensor