Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25749/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25749/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MED GABRIELE nato a BACOLI il 25/03/1967 avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Di Meo Gabriele per i delitti di minaccia grave e di lesioni personali lievi in danno di Secondo Salvatore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che in data 16 giugno 2022 è stata trasmessa memoria nell'interesse del ricorrente (a firma dell'Avvocato Giovanni Picone), con la quale si è eccepita l'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale e si è insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - che le deduzioni di cui alla sovrascritta memoria non possono essere prese in considerazione, vuoi perché il documento difensivo è stato tardivamente depositato, ossia oltre il termine di giorni quindici, di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (non trattandosi di memoria di replica), sia perché le stesse sono manifestamente infondate, posto che nel rito seguito nella sede che occupa non sono previste le conclusioni del P.G. e perché, in ogni caso, non è prevista una revoca della volontà, già ritualmente manifestata dall'imputato personalmente, di accettare la remissione di querela; - che con il primo motivo di ricorso è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela con dichiarazione autenticata dal difensore trasmessa alla Corte di appello di Napoli tramite PEC in data 19 maggio 2021 e che l'imputato ha accettato la remissione della querela con dichiarazione autenticata dal difensore trasmessa alla Corte di appello di Napoli tramite PEC in data 19 maggio 2021; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui <<È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25749/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 611, comma 1, cod. proc. pen. (non trattandosi di memoria di replica), sia perché le stesse sono manifestamente infondate, posto che nel rito seguito nella sede che occupa non sono previste le conclusioni del P.G. e perché, in ogni caso, non è prevista una revoca della volontà, già ritualmente manifestata dall'imputato personalmente, di accettare la remissione di querela; - che con il primo motivo di ricorso è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela con dichiarazione autenticata dal difensore trasmessa alla Corte di appello di Napoli tramite PEC in data 19 maggio 2021 e che l'imputato ha accettato la remissione della querela con dichiarazione autenticata dal difensore trasmessa alla Corte di appello di Napoli tramite PEC in data 19 maggio 2021; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui <<È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

Generato dall'IA
risarcimento del danno perseguimento penale per diffamazione azione civile minaccia nel diritto penale condanna al pagamento pecuniario divieto di molestie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 340 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MED GABRIELE nato a BACOLI il 25/03/1967 avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Di Meo Gabriele per i delitti di minaccia grave e di lesioni personali lievi in danno di Secondo Salvatore; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che in data 16 giugno 2022 è stata trasmessa memoria nell'interesse del ricorrente (a firma dell'Avvocato Giovanni Picone), con la quale si è eccepita l'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale e si è insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; - che le deduzioni di cui alla sovrascritta memoria non possono essere prese in considerazione, vuoi perché il documento difensivo è stato tardivamente depositato, ossia oltre il termine di giorni quindici, di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (non trattandosi di memoria di replica), sia perché le stesse sono manifestamente infondate, posto che nel rito seguito nella sede che occupa non sono previste le conclusioni del P.G. e perché, in ogni caso, non è prevista una revoca della volontà, già ritualmente manifestata dall'imputato personalmente, di accettare la remissione di querela; - che con il primo motivo di ricorso è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela con dichiarazione autenticata dal difensore trasmessa alla Corte di appello di Napoli tramite PEC in data 19 maggio 2021 e che l'imputato ha accettato la remissione della querela con dichiarazione autenticata dal difensore trasmessa alla Corte di appello di Napoli tramite PEC in data 19 maggio 2021; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui <<È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Di Meo Gabriele. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estens