Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25745/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft conviction citing lack of admissibility and logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25745/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by three defendants against their conviction for aggravated theft inadmissible. The defendants argued that the lower court erred in evaluating evidence and failed to admit surveillance footage, but the court found these complaints generic and procedurally improper. Ultimately, the court rejected the claims because the lower court's reasoning was logical and discretionary, and the appeals did not meet the strict requirements for admissibility at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they merely reproduce generic criticisms of the lower court's reasoning without demonstrating logical flaws or arbitrariness, and if they fail to comply with specific procedural requirements for admitting new evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility aggravated theft conviction procedural defect review evidence admission rules discretionary judgment review recidivism assessment Cassazione ordinanza prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 495, secondo comma, cod. proc. pen.
Art. 507 cod. proc. pen.
pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 o di cui all'art.
Art. 603 cod. proc. pen.
507 o di cui all'art. 603 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Parimenti il diniego di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è conforme a diritto, posto che si è fatta applicazione da parte del giudice censurato del principio di diritto secondo il quale la concessione della circostanza di cui all'art. 62 n.
art. 603 cod. proc. pen
507 o di cui all'art. 603 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv.
Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016
e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep.
Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013
Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Rv.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010
Marcianò, Sez. 5, n. 5859 del 27/10/2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LEUCI DANIELE nato a CORATO il 14/12/1977 LEUCI CATALDO nato a OSIMO il 12/08/1996 CAPOGNA LUISA nato a CORATO il 22/02/1982 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Leuci Daniele, Leuci Cataldo e Capogna Luisa per il delitto, in concorso tra loro, di furto aggravato, anche dalla recidiva, variamente qualificata, di denaro, documenti, carte di credito e di pagamento, commesso, in un luogo di privata dimora, in Corato il 31 marzo 2016.

2. Nell'interesse degli imputati ricorre il comune difensore con due motivi.

3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo, con il quale è avversata la dichiarazione di responsabilità degli imputati, censura l'operata valutazione delle prove - in questa sede direttamente esibite, senza, peraltro, neppure adempiere all'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione - e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale ad essa sotteso, mediante doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;

Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 2 della sentenza impugnata). Dissimula, altresì, mere censure in fatto, protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con argomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente e con i quali, oltretutto, i ricorrenti non si sono criticamente confrontati, limitandosi a contestarli o a proporre un'alternativa valutazione delle prove sulla base di un alternativo modello di ragionamento.

E', infine, manifestamente infondato laddove eccepisce la violazione della legge processuale per mancata assunzione in appello di una prova decisiva (acquisizione dei filmati di videosorveglianza), posto che per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 o di cui all'art. 603 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 31/01/2017, Rv. 269270;

Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Rv. 254974). 3.2. Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione degli artt. 99, 62 n. 4 e 69 cod. pen. e il vizio di motivazione, è generico, manifestamente infondato e non consentito in questa sede. L'argomentazione spiegata in sentenza per giustificare il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recidiva in capo agli imputati risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate, a seguito di accertamento in fatto non censurabile in questa sede, le ragioni per le quali la commissione del delitto posto in essere dai ricorrente è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della loro condotta e della loro più accentuata pericolosità sociale (segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già da loro dimostrata come risultante dai precedenti specifici annoverati).

Parimenti il diniego di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è conforme a diritto, posto che si è fatta applicazione da parte del giudice censurato del principio di diritto secondo il quale la concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).

Il rilievo che attinge la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate e ritenute, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Poiché la motivazione rassegnata sul tema dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito per giungere alla decisione in concreto assunta (cfr., al riguardo, pag. 3, punto 7, della sentenza impugnata), tutte le deduzioni al riguardo formulate, oltre ad essere palesemente prive di specificità, non sono consentite in questa sede.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giug