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Ordinanza — n. 25744/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appeal argument and correct lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tullio Francesco inadmissible. The appellant argued against the denial of an aggravating circumstance exclusion, but the defense only requested this in final conclusions rather than as a formal appeal ground. The court ruled the appeal inadmissible because no specific appeal argument was filed regarding this issue and the lower court's legal reasoning was correct.

Regesto Legislator

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Art. 625 comma 1 n. 4 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal against a conviction is inadmissible if the specific ground for appeal was not formally articulated in the appeal brief, even if raised in final conclusions, and if the lower court's reasoning remains legally sound.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility formal appeal argument requirement aggravating circumstance exclusion procedural defect in appeal lower court reasoning correctness imputazione di furto perseguimento penale per truffa recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 625 comma 1 n. 4 cod. pen.
- che il proposto motivo, che censura il diniego di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 07/07/1955 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Tullo Francesco per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 e 7, e 99, comma 3, cod. pen., commesso in Orta Nova il 2 dicembre 2008; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che censura il diniego di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è inammissibile, vuoi perché non era stata articolato alcun motivo di appello al riguardo, essendosi il difensore limitato a formulare la relativa richiesta soltanto in sede di conclusioni all'esito del giudio di appello, sia perché la motivazione rassegnata in sentenza dalla Corte territoriale, per disattendere la corrispondente richiesta del Pubblico Ministero, è, comunque, giuridicamente corretta (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, e 3, primo capoverso); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consi