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Ordinanza — n. 25743/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding evidentiary misrepresentation and statutory balancing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25743/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and a violation of statutory balancing rules. Oncan George argued that the appellate court misinterpreted declaratory evidence and improperly denied the weight of generic mitigating circumstances against aggravating factors. The court rejected this because the complaint was too generic, failed to identify specific points of the judgment, and ignored the legal prohibition against favorably rebalancing mitigating circumstances with recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic assertions without specifying the exact point of the judgment under review or if it attempts to rebalance statutory mitigating and aggravating circumstances contrary to explicit legislative prohibitions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement evidentiary misrepresentation mitigating circumstances recidivism balancing specificity of complaint statutory prohibition recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 69 comma 4 cod. pen.
Il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
pen.), inoltre, impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod.
Art. 366 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
In ogni caso, le stesse sono unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri
216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONCAN GEORGE nato il 10/02/1979 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, adita da Oncan George, in primo grado condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2, 61 n. 5 e 99, comma 4, cod. pen., commesso in Orta Nova il 4 aprile 2014, ha confermato la sentenza gravata.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Oncan è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione, da travisamento della prova dichiarativa (resa da Caldararu Vandana Silvana), e il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate e ritenute aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo che lo compone è, infatti, affidato ad affermazioni assolutamente generiche, che non consentono di comprendere quale punto della sentenza si intenda censurare. E', infatti, inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che renda particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata critica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, Rv. 259063). In ogni caso, le stesse sono unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Il divieto di legge (ex art. 69, comma 4, cod. pen.), inoltre, impediva un più favorevole bilanciamento delle concesse circostanze attenuanti generiche con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen..

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr