Italian Court dismisses appeal against conviction for impersonation due to inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Crisafulli inadmissible regarding a conviction for impersonation. The defense argued for a re-evaluation of evidence and challenged the appellate court's refusal to order further investigation, but the court found these grounds generic and procedurally improper. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600, comma 1, c.p.p.; Art. 585, comma 4, c.p.p.: Appeals challenging the reasoning of a judgment must strictly adhere to established interpretative criteria and cannot request a re-evaluation of evidence or introduce new investigative requests outside the procedural timeline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFULLI PIETRO nato a MESSINA il 01/07/1963 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di Crisafulli Pietro per il delitto di sostituzione di persona, commesso in Rometta tra il 31/01/2014 e il 18 marzo 2015.
2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato a due motivi.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze di cui al primo motivo, articolate sotto l'egida formale del vizio di motivazione, sono dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). A ciò deve aggiungersi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché limitata a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Poiché tutte le deduzioni difensive in esame sono state sviluppate in spregio ai richiamati criteri interpretativi, le stesse non possono essere prese in considerazione in quanto non consentite: ciò tanto più perché la motivazione censurata ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione, con gli esiti della quale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) il ricorrente non si è affatto confrontato. 3.2.
L'eccezione di omessa risposta alla richiesta di integrazione istruttoria in appello, dedotta con il secondo motivo, è parimenti generica, perché, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, la Corte territoriale ha respinto l'istanza stessa argomentando nel senso che l'indirizzo corrispondente al domicilio dell'imputato a Roma, «non era mai stato contestato dalla difesa, neanche in sede di appello» (cfr. 3 primo capoverso della sentenza impugnata). Donde, il motivo è anche manifestamente ìnfondato, posto che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale deve essere contenuta nell'atto di appello o comunque nei motivi aggiunti che devono essere presentati entro il termine previsto dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ove abbia riguardo a prove già acquisite nel dibattimento di primo grado o a temi di prova pur sempre preesistenti o scoperte prima della definizione del giudizio (Sez. 2, n. 48010 del 30/10/2019, Rv. 277804).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere