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Ordinanza — n. 25740/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing lower court errors without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25740/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Saltalamacchia inadmissible, confirming his conviction for threats and minor injuries. The appellant argued for a new evaluation of evidence and the 'beyond reasonable doubt' standard, but the court found these complaints merely reproduced arguments already rejected by the lower courts. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked specific new legal grounds to justify a re-evaluation of the trial record.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals must present new legal grounds; mere reproduction of lower court errors or requests for re-evaluation of evidence without specific contradictions render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of errors beyond reasonable doubt testimonial credibility penal discretion Cassazione ordinanza procedural admissibility risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 612, commi 1 e 2, cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Saltalamacchia Antonino per i delitti di minaccia grave ex art. 612, commi 1 e 2, cod. pen. e di lesioni personali lievi ex art.
Art. 582 cod. pen.
e di lesioni personali lievi ex art. 582 cod. pen. in danno di Licari Salvatore.
Art. 133 cod. pen.
6 della sentenza impugnata), la discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena stessa è stata esercitata in conformità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..
Art. 609 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 582 cod. pen
e di lesioni personali lievi ex art. 582 cod. pen.
art. 133 cod. pen
6 della sentenza impugnata), la discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena stessa è stata esercitata in conformità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Le stesse sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri
216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015
Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976
214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALTALAMACCHIA ANTONINO nato a LIPARI il 07/09/1952 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Saltalamacchia Antonino per i delitti di minaccia grave ex art. 612, commi 1 e 2, cod. pen. e di lesioni personali lievi ex art. 582 cod. pen. in danno di Licari Salvatore.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di Saltalamacchia è affidato a cinque motivi, 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le spiegate doglíanze, di cui ai primi quattro motivi di ricorso [che denunciano: I) e H) la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto dì prova della responsabilità per i delitti di cui agli artt. 612, comma 2, e 582 cod. pen.; III) - enunciato come IV - la violazione del canone di giudizio dell"oltre ogni ragionevole dubbio'; IV) - enunciato come V - l'omessa risposta a tutte le deduzioni di gravame] constano di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con ineccepibili argomenti dai giudici di merito: in tale guisa, risultano sviluppati in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Le stesse sono, inoltre, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). In particolare, le eccezioni formulate in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa si pongono in contrasto con il consolidato orientamento interpretativo secondo il quale:

«In tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Rv. 262575). La censura che denuncia la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio dimentica che questa può essere fatta valere in sede di legittimità, soltanto quando la manifesta illogicità della motivazione sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 - dep. 29/01/2020, Rv. 278237).

La censura di omessa risposta a tutte le deduzioni difensive è manifestamente infondata, perché il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione, in quanto l'obbligo di motivazione può considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181). 3.2. La censura di eccessività della pena applicata all'imputato, che forma oggetto del quinto motivo di ricorso, ancorché enunciato come settimo, non è consentita in questa sede, perché, avuto riguardo alle giustificazioni addotte nella sentenza impugnata circa l'irrogazione della pena per il più grave reato di cui all'art. 582 cod. pen., in misura di poco superiore al minimo edittale, e il contenuto aumento per la continuazione applicato per il delitto di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen., pur a dispetto dei precedenti specifici vantati dall'imputato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), la discrezionalità giudiziale nella commisurazione della pena stessa è stata esercitata in conformità ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen..

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Con