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Ordinanza — n. 25738/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTERLANDO ALESSANDRO nato a MESSINA il 03/03/1994 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha riformato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Interlando Alessandro per il delitto di tentato furto in luogo di privata dimora, pluriaggravato ed in concorso, esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 373 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTERLANDO ALESSANDRO nato a MESSINA il 03/03/1994 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha riformato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Interlando Alessandro per il delitto di tentato furto in luogo di privata dimora, pluriaggravato ed in concorso, esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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infrazione molto grave tentate lesioni personali gravi gravi addebiti penali altri capi d'accusa delitto contro i beni fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 373 cod. proc. pen
pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTERLANDO ALESSANDRO nato a MESSINA il 03/03/1994 avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Messina ha riformato la sentenza di prime cure, che aveva condannato Interlando Alessandro per il delitto di tentato furto in luogo di privata dimora, pluriaggravato ed in concorso, esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che eccepisce la inutilizzabilità della disposta consulenza dattiloscopica perché non era stato acquisito agli atti del dibattimento il verbale di acquisizione delle impronte repertate nell'appartamento oggetto del tentativo di furto, è manifestamente infondato, avuto riguardo alla pacifica giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 comma 2, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità: per le attività di polizia giudiziaria è infatti sufficiente la loro documentazione, anche in un momento successivo al compimento dell'atto e, qualora esse rivestano le caratteristiche della irripetibilità, è necessaria solo la certezza dell'individuazione dei dati essenziali, quali le fonti dì provenienza, le persone intervenute all'atto e le circostanze di tempo e di luogo della constatazione dei fatti (Sez. 1, n. 34022 del 06/10/2006 -dep. 11/10/2006, Rv. 234884; conf.

Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015 - dep. 21/06/2016, Rv. 267260); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pres