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Sentenza — n. 25736/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25736/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLDRIN STEFANO GIOVANNI nato a ERACLEA il 25/06/1965 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello dì Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Boldrin Stefano Giovanni per il delitto di furto semplice, commesso in danno dell'esercizio commerciale gestito da Zampieri Daniela; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; - che, con memoria in data 1 giugno 2022, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di ricorso; - che con il primo motivo di ricorso è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela in data 12 luglio 2021 con dichiarazione del suo procuratore speciale resa avanti la Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Padova e che l'imputato ha accettato la remissione della querela con dichiarazione resa avanti la Stazione Carabinieri di Eraclea in data 26 luglio 2021; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25736/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità abbandono del procedimento per truffa querela azione civile tentata lesione personale semplice

Disposizioni normative citate

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art. 340 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOLDRIN STEFANO GIOVANNI nato a ERACLEA il 25/06/1965 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO dì VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello dì Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Boldrin Stefano Giovanni per il delitto di furto semplice, commesso in danno dell'esercizio commerciale gestito da Zampieri Daniela; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi; - che, con memoria in data 1 giugno 2022, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del primo motivo di ricorso; - che con il primo motivo di ricorso è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa ha rimesso la querela in data 12 luglio 2021 con dichiarazione del suo procuratore speciale resa avanti la Sezione di Polizia Giudiziaria Aliquota Carabinieri della Procura della Repubblica di Padova e che l'imputato ha accettato la remissione della querela con dichiarazione resa avanti la Stazione Carabinieri di Eraclea in data 26 luglio 2021; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Boldrin Stefano Giovanni. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore