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Ordinanza — n. 25735/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of evidence renewal in second instance criminal trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25735/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the appellate court failed to renew the trial to obtain new medical records and procedural documents. The court rejected this, ruling that such requests can only be renewed for evidence discovered after the first judgment and that the denial was properly motivated.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the substantive relevance of evidence or testimony requested for trial renewal, limiting its review to the explanatory content of the appellate court's decision.

Parole chiave

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criminal procedure renewal appellate trial evidence Cassation inadmissibility medical records evidence procedural vices review oggetto pericoloso lesioni personali trauma alla mano

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) e d), cod. proc. pen.
- che i proposti motivi, che contestano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 603 cod. proc. pen.
240995); che, pertanto, nel caso che occupa, il diniego di rinnovazione ex art. 603 cod.
art. 603 cod. proc. pen
240995); che, pertanto, nel caso che occupa, il diniego di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018
pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv.
Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013
274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep.
Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008
259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv.
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995
Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017
203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv.
Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIANI MARIO PIO nato a CRACO il 05/05/1957 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato, anche agii effetti civili, Aliani Mario Pio per il delitto di lesioni personali aggravate nei confronti di Lauria Giulio e per il reato di porto ingiustificato di uno strumento atto ad offendere; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i proposti motivi, che contestano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) e d), cod. proc. pen., l'omessa assunzione di prove decisive (segnatamente, documentazione sanitaria attinente alle condizioni cliniche dell'imputato immediatamente dopo il fatto e gli atti del procedimento penale istaurato per lo stesso fatto nei confronti del Lauria) in sede di rinnovazione istruttoria d'appello, sono manifestamente infondati: infatti, la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 - dep. 29/01/2014, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240995); che, pertanto, nel caso che occupa, il diniego di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. può essere sindacato solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che tuttavia, non sussiste, atteso che la Corte territoriale ha diffusamente e plausibilmente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non necessario, ai fini del decidere, disporre il supplemento istruttorio sollecitato dalla difesa (pag. 6 della sentenza impugnata); che, dunque, il motivo sul merito della decisione non è consentito in questa sede, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale:«Il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 - deo. 23/02/1996, Rv. 203764; Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373); - che tutti gli ulteriori rilievi, che contestano la correttezza e la logicità della motivazione, anche di quella posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere esten