Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic complaints lacking specific factual comparison with first-instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance reform of a theft conviction, arguing the lower court's evidence was incongruent and the stolen goods' value was negligible. The court rejected these claims as generic because they failed to provide specific comparisons with the first-instance reasoning or prove the lack of restitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking concrete comparison with first-instance arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GILBERTI IVANO nato a CONCESIO il 07/06/1961 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, esclusa la destrezza, ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Gilberti Ivano, per il delitto di furto in concorso in danno di Bella Pamela, in punto di trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, nella parte in cui contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo della prova della sua partecipazione alla commissione del fatto, posto che la motivazione esibita a sostegno dalla Corte territoriale sarebbe priva di congruenza rispetto alle emergenze processuali, è affidato a doglianze generiche, ossia indeterminate e aspecifiche, perché prive di qualsivoglia tipo di confronto con le ampie argomentazioni spese al riguardo dal giudice censurato, conformi sul punto a quelle rese dal primo giudice (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata); - che pari genericità contrassegna il secondo motivo, posto che il bottino ricavato dal furto non poteva dirsi certo di valore praticamente irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 - dep. 09/02/2021, Rv. 280615) e che la refurtiva non era stata restituita né in maniera integrale, né spontaneamente, dal momento che l'autore del furto ed il suo complice erano stati fermati dai Carabinieri e solo a seguito di ciò avevano prestato parziale collaborazione al rintraccio di quanto sottratto (cfr. 2, primi due capoversi); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre