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Sentenza — n. 25732/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for personal injuries due to late remission of complaint accepted by victim.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25732/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for personal injuries because the victim remitted the complaint after the judgment but before the cassation deadline. The defendant argued for dismissal based on the new remission, while the prosecution maintained the original guilt. The court ruled that the crime was extinguished by the late remission, voiding the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The crime is extinguished by remission of the complaint if the remission is accepted by the victim and occurs before the expiration of the time limit for filing the appeal, even if proposed solely to introduce the remission into the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
remission of complaint extinguishment of crime personal injuries cassation appeal late remission procedural time limit acquittal by remission restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 160 c.p.
Art. 340 c.p.p.
art. 340 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITELLO GERLANDO nato a TORINO il 22/01/1975 avverso la sentenza del 06/07/2021 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Torino ha condannato Vitello Gerlando alla pena di Euro 500,00 di multa per il delitto di lesioni personali in danno di Pollastrelli Daniele; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che con il primo motivo di ricorso è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 16 settembre 2021, il procuratore speciale della parte offesa Pollastrelli Daniele (avvocato Bertolotti Stefano) ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con accettazione della stessa da parte di questi in data 17 settembre 2021, come da verbali redatti dal Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torino; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione>> (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Vitello Gerlando. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pr