Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to allege specific grounds under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Vergati inadmissible without formalities. The appellant challenged a sentence for theft and fraud, arguing that generic mitigating circumstances should have prevailed over aggravating ones. The court ruled that the appeal did not fall within the specific categories of admissible grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code, as it did not allege illegality of the penalty or error in legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised do not correspond to the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, such as the illegality of the penalty or error in legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGATI GIUSEPPE nato a NOCERA INFERIORE il 28/11/1991 avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE(dato avviso alle parti; li udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; ••nn
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a Vergati Giuseppe per il delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 e 99, comma 4, cod. pen., meglio descritto in imputazione, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione al delitto contestato e ritenuto nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto di cui all'art. 624 e 625, comma 1, cod. pen. (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326); - che, pertanto, essendo stato il motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d