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Ordinanza — n. 25727/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints on fraud and mitigation are inadmissible in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of fraud and denial of mitigation, arguing generic procedural errors. The court rejected these claims because they merely reiterated previous grievances without new evidence or specific legal arguments, which are not permitted in the final review stage.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62-bis cod. pen.: Generic complaints reiterating prior grievances regarding evidence or mitigation are inadmissible in the cassation judgment, as the court of merit's reasoning is sufficient and factual evaluations are not subject to re-evaluation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaints mitigation circumstances fraudulent bankruptcy cassation review limits bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 62-bis cod. pen.
214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il motivo medesimo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il motivo medesimo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERGNINI MAURIZIO nato a LENO il 02/11/1954 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Severgnini Maurizio limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della Server 2006 Srl., dichiarata fallita il 24 febbraio 2011, rideterminando, al contempo, la durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, nella parte in cui contesta la correttezza in diritto nonché la completezza e la congruenza rispetto alle emergenze processuali della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrittagli (segnatamente in punto di prova del suo ruolo di amministratore di fatto), è affidato a doglianze generiche — perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alla pag. 5, della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - che il motivo medesimo, nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento all'assenza di elementi concreti positivamente valutabili e di collaborazione con gli organi fallimentari, cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estenso