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Ordinanza — n. 25724/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to prior acquittal by prescription under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant, convicted of theft, had previously been acquitted by the Court of Appeal in 2017 because the crime was extinguished by prescription. The court ruled that this prior acquittal prevents the appeal from having any merit, citing established precedent that the cause of extinction prevails over procedural nullity when innocence is not evident.

Regesto Legislator

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Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.; In cases where an appellate court acquits a defendant on grounds of prescription, the appeal lacks interest because the cause of extinction prevails over procedural nullity, barring further review unless innocence is clearly proven.

Parole chiave

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lack of interest prescription of crime appellate acquittal procedural nullity Cassation appeal perseguimento penale per diffamazione libertà di espressione e d'informazione denuncia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
- Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali e in particolare dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 595 cod. pen
- Con sentenza predibattimentale emessa in data 5 giugno 2017, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di PALAU GIOVANNETTI PIETRO per il delitto di cui all' art. 595 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
- Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali e in particolare dell'art. 129 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAU GIOVANNETTI PIETRO nato a MILANO il 19/11/1952 avverso la sentenza del 05/06/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- Con sentenza predibattimentale emessa in data 5 giugno 2017, la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di PALAU GIOVANNETTI PIETRO per il delitto di cui all' art. 595 cod. pen. commesso fino al giugno 2004, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato per essere il reato ascrittogli estinto per intervenuta prescrizione. - Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo, con unico motivo, violazione di norme processuali e in particolare dell'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. - Ed invero deve essere ricordato che, con un recente intervento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269810). - Ciò detto, deve altresì, ritenersi correttamente applicato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Tettamanti, con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244274, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu ocue, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore I