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Ordinanza — n. 25721/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain terms cannot be unilaterally modified by the defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25721/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vladimir Paci's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Paci argued against the apparent reasoning regarding the application of recidivism, but the court held that a plea bargain is a binding agreement that cannot be unilaterally altered by the defendant once judicially approved. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds rather than on the merits of the sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: A plea bargain agreement reached between the parties and approved by the judge constitutes a binding judicial decision that cannot be unilaterally modified by the defendant, rendering any subsequent appeal challenging the agreed sentence inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain in appeal unilateral modification of sentence inadmissibility of cassation appeal binding judicial decision recidivism application recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
279504); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
art. 599-bis cod. proc. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504
(Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACI VLADIMIR nato il 01/07/1989 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Paci Vladimir, imputato dei delitti di furto, tentato e consumato in abitazione, pluriaggravati e in concorso, e di ricettazione pluriaggravata in concorso, che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza indicata ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale si duole della motivazione apparente, in particolare in punto di richiesta di disapplicazione della recidiva contestata; - che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec