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Ordinanza — n. 25719/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic mitigating circumstances were properly considered by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by William Settepanelli inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize statutory mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that the first-instance judgment sufficiently addressed relevant factors such as prior criminal records and lack of reparative conduct, making the denial of mitigation legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is valid if the court of first instance provides a sufficient reference to the decisive elements found in the case, rendering the factual evaluation non-appealable at the cassation level.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code cassation inadmissibility factual evaluation review criminal appeal procedure tentato furto recidiva nell'infrazione furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTEPANELLI WILLIAM nato a BELLUNO il 08/12/1970 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Settepanelli William per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen., commesso in Rimini il 18 dicembre 2019, in danno dell'esercizio commerciale 'Coin'; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito nel presente giudizio, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa (con riferimento ai plurimi precedenti penali dell'imputato, all'assenza di condotte riparatorie, all'ammissione dell'addebito in una situazione di evidente reità, alla violazione della misura precautelare impostagli), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside