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Ordinanza — n. 25718/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for trademark counterfeiting conviction due to generic and unfounded legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25718/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for counterfeiting Stihl trademarks. The appellant's sole ground of complaint was rejected as generic and fundamentally unsupported by the trial court's reasoning. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 473 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must be specific and critical; generic complaints lacking engagement with the judgment's reasoning are inadmissible, and trademark infringement requires assessing the deceptive nature of the mark itself rather than external sales circumstances.

Parole chiave

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trademark counterfeiting criminal appeal inadmissibility generic legal arguments Stihl brand infringement recidivism aggravation marchi ingannevoli contraffazione di merci uso conforme alla marca

Disposizioni normative citate

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Art. 473 cod. pen.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Cangiano Salvatore per il delitto di cui all'art. 473 cod.
Art. 600 c.p.p.
art. 473 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Cangiano Salvatore per il delitto di cui all'art. 473 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
Il motivo è inammissibile, in quanto le censure in esso sviluppate sono generiche, perché caratterizzate dall'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGIANO SALVATORE nato a NAPOLI il 03/02/1961 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Cangiano Salvatore per il delitto di cui all'art. 473 cod. pen., aggravato dal riconoscimento a suo carico della circostanza aggravante della recidiva, reiterata specifica ed infra-quinquennale, in relazione alla contraffazione del marchio della "Stihl" riprodotto su alcune etichette adesive.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto le censure in esso sviluppate sono generiche, perché caratterizzate dall'assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596) e perché manifestamente infondate, perché articolate in contrasto con la consolidata linea ermeneutica di legittimità secondo cui, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, perché il falso possa essere considerato innocuo e grossolano e, dunque, il reato impossibile, è necessario avere riguardo alla attitudine ingannatoria del marchio in sé e non alle modalità di vendita e alle altre circostanze esterne, che attengono, invece, alla tutela del consumatore (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Rv. 281702).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Pre