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Ordinanza — n. 25717/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic due to lack of specific critique on recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25717/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed generic. The appellant argued against the application of specific recidivism rules, but the court found no effective critique of the lower court's detailed justification based on revoked probation and criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, lacking any effective critique of the reasoning provided by the court of first instance regarding the application of specific legal provisions.

Parole chiave

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generic appeal grounds recidivism reasoning inadmissible cassation lack of effective critique procedural costs award guida recidiva in stato di ebbrezza abuso di alcol furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 363-bis, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 5859 del 27/10/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDERICO ALARICO nato a GENOVA il 15/09/1986 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Federico Alarico, imputato del delitto di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen., aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen., in relazione al tentato furto di alcolici in danno di un supermercato; - che con il proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, ha dedotto un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica alla puntuale motivazione spiegata nella sentenza impugnata a giustificazione dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale: motivazione che, nel rilevare come, per ben quattro volte, il disposto affidamento in prova dell'imputato fosse stato revocato proprio per la ricaduta criminale, dimostrata oltretutto dalla nutrita elencazione di precedenti anche specifici dal 2005 al 2007 (registrata nel certificato del casellario giudiziale), risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Preside