Italian Court dismisses appeal claiming attempted theft was not recognized, upholding consummated theft conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Diana Adzovic's appeal inadmissible, confirming her conviction for theft against the Portoscuso municipality. The appellant argued that the lower court erred by not classifying the act as attempted theft, but the court rejected this as a prohibited re-evaluation of evidence. The decision relied on established precedent that possession is achieved once the agent secures material control, even if temporary, rendering the crime consummated rather than attempted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; In criminal law, possession is established when the agent secures material control over the stolen item, meaning the crime is consummated even if the agent is immediately forced to abandon it by the victim or authorities.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADZOVIC DIANA nato il 30/05/1983 avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Adzovic Diana per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2, prima ipotesi, e 99, comma 4, cod. pen., commesso in danno dell'Ecocentro del Comune di Portoscuso in data 19 novembre 2017.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, con un solo motivo.
3. Il proposto motivo, con il quale è denunciata la violazione dell'art. 56 cod. pen., laddove il furto contestato non era stato ritenuto nella forma tentata, non è consentito in questa sede, in quanto proteso, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, a suggerire una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove, ed è, comunque, manifestamente infondato, avendo i giudici di merito fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di furto, sono irrilevanti sia il criterio spaziale e quello temporale, sia la durata del possesso dell'agente: infatti, ai fini della determinazione dell'impossessamento, che segna il momento consumativo del reato è sufficiente che l'agente consegua la disponibilità materiale della cosa (Sez. 5, n. 2622 del 29/10/1992 - deo. 19/03/1993, Rv. 194318), di modo che risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia occultato presso di sé, conservandone il controllo, la refurtiva, così acquisendone il possesso (Sez. 5, n. 21881 del 09/04/2010, Rv. 247311;
Sez. 4, n. 1308 del 06/12/1995 - dep. 08/02/1996, Rv. 204056), dovendosi riconoscere che, in ipotesi siffatta, il soggetto agente abbia esercitato un potere di fatto, ancorché del tutto temporaneo, sulla refurtiva medesima, irrilevante essendo la circostanza che sia stato poi costretto ad abbandonarla subito dopo in conseguenza dell'altrui pronto intervento (Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 - dep. 20/01/2017, Rv. 269088; Sez. 5, n. 17045 del 20/02/2001, Rv. 219030). Invero, soltanto la diretta osservazione da parte della persona offesa ovvero delle forze dell'ordine, presenti nel luogo di consumazione del furto, ed il conseguente intervento difensivo "in continenti" impediscono la consumazione del delitto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez.
U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così