Ordinanza — n. 25713/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAMDI MOHAMED LASSAD nato il 05/05/1983 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Mhamdi Mohamed Lassad per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 7, e 99, comma 1, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione all' art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione giuridica del fatto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25713/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 7, e 99, comma 1, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione all' art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione giuridica del fatto;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAMDI MOHAMED LASSAD nato il 05/05/1983 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Mhamdi Mohamed Lassad per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 7, e 99, comma 1, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, con il quale ha dedotto la violazione di legge, la carenza di motivazione in relazione all' art. 129 cod. proc. pen., l'eccessività della pena irrogata e l'erronea qualificazione giuridica del fatto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno delle enunciate censure, e aspecifiche, in quanto sviluppate in assenza di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza avversata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente